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PRINCIPALI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 PER TUTTE LE ATTIVITÀ CON DIPENDENTI E/O SOCI PRESTATORI D'OPERA IN AZIENDA

  1. Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con iscrizione immediata e frequenza del corso di formazione di almeno 16 ore. Tale incarico può essere assunto direttamente anche dal datore di lavoro frequentando il corso di formazione sulla sicurezza del lavoro per titolari di aziende che si autonominano RSPP.
  2. Formalizzazione della nomina del RSPP tramite apposito modulo da tenere in azienda insieme all'attestato di frequenza al corso. La data deve essere indicata in modo preciso e deve essere successiva a quella di ottenimento dell'attestato di partecipazione.
  3. Nomina degli addetti antincendio, emergenza, evacuazione per attività soggette a rilascio Certificato Prevenzione Incendi, con iscrizione e frequenza al corso di formazione di 4 o 8 ore a seconda che il rischio insorgenza incendi in azienda sia basso o medio.
  4. Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS (da parte dei lavoratori o organismi paritetici) con iscrizione e frequenza al corso di 32 ore.
  5. Comunicazione annuale all'INAIL (da parte del datore di lavoro ed esclusivamente per via telematica) del nominativo del RLS. La comunicazione all'INAIL deve essere inviata anche nel caso di mancata nomina del RLS. In questo caso, l'INAIL assegnerà all'azienda un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale - RLST e l'azienda dovrà versare la quota pari a due ore anno per ogni lavoratore assunto.
  6. Nomina degli addetti al primo soccorso con iscrizione e frequenza al corso di formazione di 12 ore per aziende appartenenti ai gruppi B o C e di 16 ore per quelli del gruppo A .
  7. Nomina del Medico Competente e sorveglianza sanitaria: gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio.
  8. Valutazione dei rischi (o Autocertificazione nel caso di aziende con meno di 10 dipendenti fino al 30 giugno 2012) e redazione del relativo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Il DVR deve essere vidimato alla posta, per evidenziare la data certa e deve contenere:
    1. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa (movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, agenti cancerogeni o mutageni, agenti chimici o biologici, rischio elettrico, atmosfere esplosive, rischio gestanti o lavoratrici madri, rischio minori) e i criteri adottati per la valutazione stessa;
    2. l'indicazione delle conseguenti misure di prevenzione e di protezione attuate e dei Dispositivi di Protezione Individuali adottati;
    3. il programma di intervento per garantire, nel tempo, il miglioramento del livello di sicurezza e delle misure adottate;
    4. l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei ruoli dell'organizzazione aziendale ai quali saranno assegnati unicamente soggetti in possesso di competenze e poteri adeguati;
    5. i nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o di quello territoriale (RLST) e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
    6. l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici e che richiedono una riconosciuta capacità professionale, esperienza, formazione e addestramento.
  9. Elaborazione del DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (da parte del committente) per tutte le aziende che danno in appalto lavori di manutenzione, servizi e forniture (ditte del settore edile, ditte di autotrasporti, condomini, aeroporti, elettricisti, ospedali) .
  10. Formazione e informazione dei lavoratori all'assunzione, al cambio di mansione o di ciclo produttivo, all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
  11. Formazione e addestramento specifici in seguito a quanto emerso dalla valutazione dei rischi e, comunque, obbligatori per l'utilizzo delle attrezzature di lavoro (carrelli elevatori), dei DPI appartenenti alla terza categoria (quelli salvavita) e dei DPI per la protezione dell'udito. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione dovranno essere registrate nel libretto formativo del cittadino.
  12. Rispetto del DPR 459/96 - marcature CE per acquisti e/o vendita macchine.
  13. Dichiarazione di conformità impianti elettrici e di riscaldamento (da verificare, attraverso un ente certificato, ogni 2 o 5 anni). Una copia della dichiarazione di conformità va spedita all'ISPESL.
  14. Denuncia all'ISPESL degli apparecchi a pressione (se necessario).
  15. Denuncia all' ISPESL dei mezzi di sollevamento non azionati a mano con portata in peso superiore a 200 kg (da verificare periodicamente attraverso enti abilitati con annotazioni trimestrali dell'avvenuta manutenzione sul libretto).
  16. Certificato di Prevenzione Incendi (dove richiesto).
  17. Tenuta del Registro della manutenzione impianti antincendio (solo se azienda soggetta a Cert. Prev. Incendi).
  18. Tenuta del Registro relativo ai risultati dei controlli di manutenzione effettuati sulle attrezzature di lavoro.
  19. Tenuta del Registro infortuni.
  20. Comunicazione all'INAIL, ai fini statistici, di tutti gli infortuni sul lavoro con assenze anche di 1 solo giorno (escluso quello dell'evento). Ai fini assicurativi dovranno essere comunicate le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza superiore a 3 giorni.
  21. Piano Operativi di Sicurezza (POS) per ditte che lavorano in appalto o subappalto nel settore edile.
  22. Piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei ponteggi per le aziende del settore edile.
  23. Manuale di autocontrollo HACCP per le aziende alimentari.
  24. Agibilità locali.
  25. Autorizzazione agli scarichi idrici ed alle immissioni in atmosfera (dove richiesto).

La Federazione Nazionale Imprese, in sigla F.N.I. di Salerno, Associazione senza scopo di lucro e apartitica costituita nel 2006, rappresenta e tutela gli interessi delle imprese associate fornendo loro consulenza ed assistenza per  le problematiche sindacali, tecniche, giuridiche, fiscali e finanziarie.

La F.N.I., che è SEDE PROVINCIALE DI SALERNO FEDERTERZIARIO (Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale e Artigiana), ha stipulato in data 03/11/2006 il C.C.P.L. per i lavoratori dipendenti delle imprese edili, artigiane e delle piccole e medie imprese industriali edili ed affini della Provincia di Salerno (Integrativo del C.C.N.L. del 05/11/1998 e succ. rinnovo del 08/07/2004) avente come altra parte contraente la Federazione UGL Costruzioni di Salerno. Dal 2007 è sede periferica della Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria (C.E.N.A.I.).

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Si è svolto il 23/07/2009, l’incontro tra  L’ avv. Marcello Feola ,Assessore ai Lavori pubblici ed Urbanistica della Provincia di Salerno e il dr Gerardo Di Trolio in qualità  di Presidente della Associazione datoriale FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE SALERNO- FEDERTERZIARIO e Responsabile  Sportello  della FNI-CENAI, alla presenza anche di Laverio De Paola Vice Presidente Vicario dell’Associazione Leonardo Da Vinci .

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La Federazione Nazionale Imprese, in sigla F.N.I. di Salerno, Associazione senza scopo di lucro e apartitica costituita nel 2006, rappresenta e tutela gli interessi delle imprese associate fornendo loro consulenza ed assistenza per  le problematiche sindacali, tecniche, giuridiche, fiscali e finanziarie.


La F.N.I., che aderisce all'Associazione Federterziario (Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale e Artigiana), ha stipulato in data 03/11/2006 il C.C.P.L. per i lavoratori dipendenti delle imprese edili, artigiane e delle piccole e medie imprese industriali edili ed affini della Provincia di Salerno (Integrativo del C.C.N.L. del 05/11/1998 e succ. rinnovo del 08/07/2004) avente come altra parte contraente la Federazione UGL di Salerno. Dal 2007 è sede periferica della Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria (C.E.N.A.I.)

 

Il Sindaco, On. Vincenzo De Luca, ha incontrato a Palazzo di Città i responsabili della sede di Salerno della Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria – C.E.N.A.I. - , nella persone del rag. Mauro De Santis e del dott. Gerardo Di Trolio, rispettivamente Presidente e Consigliere dell’Associazione Datoriale “F.N.I. - Federazione Nazionale Imprese” e il Sig. Antonio Volpe, rappresentante della Federazione U.G.L. di Salerno U.T.L. Costruzioni.

Allegati:
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