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Con la circolare n. 154 del 14 dicembre 2011, l’INPS ha fornito le istruzioni per la pratica attuazione di quanto previsto dal DM 13 settembre 2011 (pubblicato sulla G.U. n. 266 del 15 novembre 2011), il quale ha confermato per l’anno 2011, nella consueta misura dell’11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili introdotta dall’art. 29 del DL 244/1995 (conv. L. 341/1995).

Al riguardo, va preliminarmente ricordato che, in materia di contribuzione, il settore dell’edilizia è soggetto ad una disciplina particolare. Da un lato, infatti, il comma 1 del citato art. 29 dispone che i datori di lavoro esercenti attività edile siano tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale sulla base di una retribuzione corrispondente, comunque, a 40 ore settimanali (orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva), a prescindere dalle ore lavorative effettivamente prestate (cosiddetta “retribuzione virtuale”). Ciò dà luogo al versamento di una “contribuzione virtuale” ove il lavoratore non venga impiegato per tutto l’orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione lavorativa non sia dovuta ad eventi espressamente individuati dalla legge o da appositi DM come causali di assenza giustificata, non
comportanti il versamento della contribuzione (es. assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con intervento della CIG).

Dall’altro, per “controbilanciare” tale regime, il comma 2 del medesimo articolo riconosce ai suddetti datori di lavoro la possibilità di fruire di una riduzione contributiva, la cui operatività è però subordinata, oltre che al ricorrere di determinate condizioni, all’emanazione di un apposito DM. La L. 247/2007, modificando l’art. 29 del DL 244/1995, ha introdotto in maniera stabile, a decorrere dall’anno 2008, la facoltà per il Governo di confermare o rideterminare, con DM, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, apprestando altresì un
meccanismo che permette alle aziende interessate di procedere, comunque, all’applicazione dello sgravio. Si prevede, infatti, che, qualora, entro il 31 luglio dell’anno di riferimento, il previsto DM non sia stato adottato,
decorsi 30 giorni, le aziende possano automaticamente procedere all’applicazione della riduzione contributiva nella misura stabilita per l’anno precedente, salvo conguaglio nel caso in cui il DM stabilisca poi una misura diversa ovvero non venga emanato entro il 15 dicembre. Per il 2011, come si è detto, il DM 13 settembre 2011 ha confermato la riduzione contributiva nella misura dell’11,50%.

L’INPS, con la circolare in commento, nel rinviare, per approfondimenti, alle precisazioni già fornite con precedenti circolari, ricorda, innanzitutto, che il beneficio:

  • compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2011;
  • per espressa previsione di legge, riguarda i soli datori di lavoro esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT dal “45.11” al “45.45.2” e compete per i soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, invece, per gli operai con contratto di lavoro a tempo parziale, né per quei lavoratori per i quali siano previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (es. assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento, ecc.);
  • consiste in una riduzione contributiva, appunto dell’11,50%, applicata sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Le aliquote contributive da considerare sono quelle in vigore, nei settori industria e artigianato edile, dal 1° gennaio 2011;
  • non trova applicazione sul contributo integrativo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua e versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria.

Sul piano operativo, ai fini dell’accesso all’agevolazione, le aziende edili, adempienti all’obbligo del rispetto del contratto collettivo, dovranno continuare ad attestare, mediante l’apposita dichiarazione di responsabilità (allegata alla circ. n. 115/2009, da presentare, ove non già trasmessa, alla sede INPS competente per territorio), l’assenza di condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza nei luoghi
di lavoro nel quinquennio precedente, nonché il possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili. Ove ricorrano le predette condizioni, il riconoscimento della riduzione contributiva sarà effettuato dalla procedura di controllo del flusso Uniemens, sulla base dei codici statistico contributivi e dei codici di autorizzazione attribuiti alle aziende.

Vengono, quindi, illustrate le modalità cui i datori di lavoro dovranno attenersi per effettuare, mediante compilazione del flusso Uniemens, le operazioni di conguaglio, precisando che le operazioni di recupero andranno ultimate entro il 16 marzo 2012.

fonte: www.cenai.it