Con la circolare n. 35/2010 il dicastero fornisce alcuni chiarimenti sulla durata del Durc nell`ambito dei lavori pubblici. Tale circolare fa espresso riferimento alla determinazione n. 1 del gennaio 2010 emessa dell`Autorita` di Vigilanza dei lavori pubblici, nella quale si era dato atto di una durata trimestrale del Durc, con espresso riferimento al solo settore dei lavori nei cantieri edili.
Le imprese coinvolte negli appalti potranno continuare a chiedere personalmente il Durc, soprattutto in presenza dell`inerzia dell`amministrazione appaltante.
Il dicastero ribadisce, pertanto, la validita` trimestrale del Durc che attesta, nell`ambito delle procedure di selezione del contraente, che l`impresa e` in regola al momento del rilascio del Documento emesso per la partecipazione alla detta procedura.
Ha validita` trimestrale il Durc rilasciato ai fini del controllo dell`autocertificazionepresent
E` stato, inoltre, sottolineato che il Durc richiesto per determinati fini (sgravi contributivi, partecipazione a gara pubblica, lavori privati etc…) non puo` essere utilizzato per altri fini.
Per cio` che concerne i Sal e il saldo finale, fermo restando l`obbligo di richiedere un nuovo Durc per ciascun Sal o stato finale, il documento ha validita` trimestrale ai fini del pagamento per cui e` stato richiesto. Questo comporta che, laddove l`emissione del certificato di pagamento avvenga in un momento successivo alla presentazione del Durc per lo specifico SAL, ma sempre entro i tre mesi di validita` dello stesso, non sara` necessario richiederne un altro, purche` sia ancora in corso di validita` il primo.
Stessa validita` trimestrale anche in sede di liquidazione delle fatture relative ai pagamenti dei contratti pubblici, nonche` nel caso di appalti relativi all`acquisizione di beni, servizi e forniture effettuati in economia ai sensi dell`art. 125, co. 1, lett.b) del D.lgs. n. 163/2006.
Medesima validita` anche per i Durc rilasciati ai fini dell`attestazione Soa e dell`iscrizione all`albo dei fornitori.
Rimane ferma la validita` mensile per il Durc emesso ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi.
Sempre trimestrale, invece, e` la validita` del Durc rilasciato ai fini di lavori privati in edilizia e il medesimo documento puo` essere utilizzato ai fini dell`inizio di piu` lavori, purche` in corso di validita`.
News
Ottobre 2010
Circolare n. 35/2010 Ministreo del lavoro Direzione generale per l`attivita` ispettiva - Validità DURC