Circolare Inps 17 novembre 2010, n. 145 - Validità durc
L'Inps, con la circolare 17 novembre 2010, n. 145, fornisce chiarimenti per la validità temporale del Documento di regolarità contributiva (Durc) alla luce della circolare del Ministero del lavoro 8 ottobre 2010, n. 35, che ha previsto che nelle procedure di appalti di opere, servizi e forniture pubbliche. In particolare, l'art. 7, comma 1, del citato D.M., ha stabilito che, ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive, il Durc ha validità mensile precisando, al comma 2, che, nel solo settore degli appalti privati, il Durc ha validità trimestrale. In particolare, il Ministero ha riconosciuto, nell'ambito delle diverse fattispecie esaminate, la validità trimestrale del Durc. Il Durc deve essere richiesto per ogni singola procedura di selezione e la sua validità trimestrale opera limitatamente alla specifica procedura per la quale è stato richiesto. Il Durc richiesto a fini diversi, dal momento che le verifiche effettuate dai competenti Istituti e/o casse edili seguono ambiti e procedure in parte diverse in relazione alle finalità per cui lo stesso è stato emesso. Per lo stato di avanzamento lavori ostato finale/regolare esecuzione sussiste l'obbligo di richiesta di un nuovo Durc con riferimento a ciascun contratto.